L'ASSOCIAZIONE

STATUTO

CAPO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, FINALITA’, SEDE
Art. 1 – Costituzione E’ costituita un’Associazione professionale nazionale, denominata “COORDINAMENTO NAZIONALE TUTOR TIROCINIO in forma abbreviata CO.N.T.T.
Art. 2 – Composizione IL CO.N.T.T., è l’associazione che rappresenta in Italia i docenti e i dirigenti scolastici della scuola italiana che svolgono o hanno svolto il ruolo di supervisori di tirocinio e di tutor organizzatori e coordinatori nei percorsi universitari di formazione iniziale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione Primaria; per semplicità di lettura nel presente statuto detta associazione è denominata «Associazione».
Art. 3 – Finalità Le finalità dell’Associazione sono:
L’Associazione tutela in ogni sede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interessi morali e professionali dei docenti associati. L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e si pone come coordinamento a struttura democratica.
Art. 4 – Organi Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo. L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà successivamente definire, con apposito Regolamento, l’organizzazione interna all’Associazione.
Art. 5 – Sede L’Associazione ha la sede centrale nel comune di Socchieve in via Borgo Paganini 11. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale senza che ciò costituisca variazione del presente statuto.
Art. 6 – Durata La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato. Spetta al Consiglio Direttivo proporre all’Assemblea dei Soci lo scioglimento dell’Associazione.
CAPO II – I SOCI
Art. 7 – I Soci Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione i docenti e dirigenti scolastici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. Sono Soci Fondatori i docenti/dirigenti scolastici che hanno elaborato, articolato e redatto il progetto di associazione. Essi sono indicati nell’Atto Costitutivo dell’Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo sono in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione determinata dal Consiglio Direttivo. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta con apposito modulo al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La verifica dei requisiti per la qualifica di socio spetta al Consiglio Direttivo al quale compete la responsabilità di accertare, nei tempi e nei modi che riterrà più idonei, il rispetto dei requisiti di ammissibilità. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
Art. 8 – Diritti e Doveri dei Soci La qualifica di Socio comporta l’impegno da parte del medesimo di svolgere la propria attività di docente/ dirigente scolastico con onestà intellettuale e rigore professionale. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall’Associazione e a non svolgere attività contraria ai suoi fini. Tutti i soci sono tenuti a fornire i propri dati identificativi completi di indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico. I dati personali saranno custoditi nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali. I Soci hanno diritto:
La qualifica di Socio, in tutte le forme previste dallo statuto, comporta l’accettazione e il rispetto del medesimo.I soci sono tenuti a:
a. il pagamento della quota annuale di iscrizione;
b. formalizzare il proprio recesso volontario mediante l’invio di lettera al Presidente e che ha effetto dal momento dell’annotazione del recesso sul Libro dei Soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
Le deliberazioni in materia di esclusione saranno comunicate ai soci tramite posta elettronica e devono essere motivate. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e a causa di morte
Art. 9 – Quote associative La quota associativa annuale viene determinata, ogni anno, dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Le quote associative o i contributi sono intrasmissibili, se non per causa di morte, e non possono essere rivalutati.
CAPO III – L’ASSEMBLEA
Art. 10 L’Assemblea ordinaria dei Soci è validamente convocata dal Presidente, nei seguenti casi:
L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno. All’assemblea ordinaria partecipano tutti i soci.
Art. 11 L’avviso di convocazione dell’Assemblea in presenza o a distanza dovrà contenere: la data, l’ora, il luogo, l’ordine del giorno e la firma leggibile del Presidente o dei convocanti. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se vi partecipa, per intervento diretto o per delega almeno la metà dei Soci più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
Art. 12 L’Assemblea ordinaria in particolare provvede:
. all’elezione del Consiglio Direttivo (quando in scadenza di mandato);
. a delineare gli indirizzi generali dell’Associazione;
. ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 13 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal Socio più anziano del Consiglio Direttivo. Il verbale viene depositato nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia senza aggravio di spese per l’Associazione. L’Assemblea è competente sulle seguenti materie:
– discutere e deliberare sull’attività svolta e su quella da svolgere;
– esaminare e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
– deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
– proporre e approvare modifiche allo Statuto;
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo che durano in carica tre anni.
Art. 14 In ogni riunione dell’Assemblea, ciascun Socio ha diritto al proprio voto. Soci fondatori e soci ordinari possono rappresentare per delega scritta, altri soci secondo quanto previsto nel Regolamento.
Art. 15 Il Presidente e i membri elettivi degli organi statutari possono accedere al rimborso delle spese documentate sostenute per l’assolvimento del loro mandato, nei limiti delle disponibilità dell’Associazione e dei fondi speciali allo scopo deliberati all’inizio di ciascun esercizio amministrativo. In caso di particolari necessità sono concessi rimborsi spese in eccedenza a quanto previsto nell’apposita voce di bilancio preventivo, in attesa di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la rendicontazione consuntiva.
CAPO IV – CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, AMMINISTRAZIONE
Art. 16 L’Associazione è governata dal Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Essi sono eletti dall’assemblea con votazioni separate e a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati che abbiano conseguito, nell’ordine il maggior numero dei voti, secondo le disposizioni contenute a norma del Regolamento di cui all’art. 26. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni. In caso di recesso o di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, subentra il primo dei non eletti nell’ultima votazione dell’organo. In mancanza di membri non eletti il Consiglio Direttivo resta in carica fino a fine mandato con i membri superstiti. Solo nel caso il numero di membri superstiti sia inferiore a tre, si procede ad una sessione elettorale suppletiva, con votazione, che può avvenire anche a distanza, per ristabilire la regolarità dell’organo. I consiglieri subentranti, in qualsiasi caso, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nel quale subentrano. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.
Art. 17 Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, presiede il Consiglio Direttivo, ne attua le deliberazioni e compie i relativi atti giuridici. Il Presidente resta in carica per due anni e può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 18 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri; si riunisce almeno una volta al semestre e comunque ogni qualvolta sia ritenuto utile dal Presidente, o richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri. Le delibere prese dal Consiglio direttivo sono assunte con la maggioranza semplice. Quando in una votazione del Consiglio Direttivo i voti sono in numero equivalente fra favorevoli o contrari ad una delibera, il voto del Presidente, solo in questo caso, vale doppio.
Art. 19 Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario apposito verbale.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri e delle scritture contabili fra i quali:
– Libro dei Soci;
– Libro delle entrate e delle uscite;
– Fascicolo dei documenti amministrativi;
– Libro dei Verbali delle assemblee;
– Libro dei Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
– Eventuali altre scritture e libri obbligatori ai fini fiscali.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione del bilancio per ogni esercizio amministrativo. L’invio della corrispondenza dell’Associazione sarà effettuato tramite modalità telematiche. L’Assemblea e il Consiglio Direttivo possono nominare a tempo determinato Commissioni e Comitati, oppure incaricare persone singole con precisi compiti di studio, di consulenza e di rappresentanza relative alle finalità dell’Associazione, anche con funzioni di “garanti” dell’attività del Consiglio Direttivo e della gestione dell’Associazione.
CAPO V – PATRIMONIO
Art. 22 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– quote sociali;
– eventuali ulteriori apporti e sovvenzioni;
– donazioni e lasciti;
– frutti di attività marginali e connesse, ma senza fini di lucro.
– ogni altro tipo di entrata.
Art. 23 I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei Soci stabilita dal Consiglio Direttivo. I contributi straordinari elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche sono volontari. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. Le erogazioni volontarie di denaro e le donazioni sono accettate dal Presidente a nome dell’Associazione. I proventi derivanti da attività connesse marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.
Art. 24 L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, in accordo con le finalità statutarie dell’Associazione e con i principi enunciati dall’ordinamento giuridico per le attività senza fini di lucro. Ove non stabilito diversamente dallo statuto si applicano comunque le normative vigenti.I proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono, in nessun caso, essere distribuiti e divisi tra gli associati, anche in forme indirette, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 25 L’anno sociale coincide con l’anno scolastico dall’1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo. L’esercizio amministrativo coincide con l’anno sociale. cfr art. 13
CAPO VI – NORME VARIE
Art. 26 Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Regolamento interno avrà valore di norma complementare del presente Statuto. Ove sussista contrasto tra Regolamento e Statuto, prevale la norma contenuta nello Statuto. Il Regolamento interno, prima del voto dell’assemblea, resta in vigore in via provvisoria.
Art. 27 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento interno, di cui all’art. 26, ed agisce nei limiti della Legislazione vigente in materia e, per quanto non previsto, è disciplinata dal Codice Civile.
Art. 28 L’Associazione gode di autonomia patrimoniale e assume obbligazioni limitatamente al suo patrimonio. L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.
CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 29 – Primo Consiglio Direttivo Nel primo anno di esercizio, dopo la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo da parte dei soci fondatori, il Consiglio Direttivo, in deroga a quanto previsto all’art. 16, è formato da tutti i soci fondatori. Al primo Consiglio Direttivo spetta il compito di effettuare un’adeguata campagna tesseramenti per la formazione dell’assemblea dei soci.
Art. 31 – Poteri del Primo Consiglio Direttivo Al primo Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri riconosciuti al Consiglio Direttivo dal presente statuto. Esso deve fissare, pena lo scioglimento dell’Associazione, la prima riunione dell’Assemblea entro mesi dodici dalla sua Costituzione. Il Primo Consiglio Direttivo decade all’elezione del Consiglio Direttivo ad opera della prima Assemblea dei Soci.
CAPO VIII – SCIOGLIMENTO
Art. 32 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento e la delibera deve essere assunta con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. La convocazione dell’assemblea per lo scioglimento deve avvenire a mezzo lettera. Tale Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio sociale a favore di altra associazione con finalità analoghe, di altra organizzazione di volontariato o ONLUS svolgente iniziative conformi allo spirito del presente statuto e comunque volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, sentito, ove richiesto dall’ordinamento vigente, l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662..
CAPO IX – MODIFICHE STATUTARIE
Art. 33 Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente da deliberazioni dell’Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. Quando il voto favorevole espresso in presenza non raggiunge almeno un quinto degli iscritti, le modifiche devono essere sottoposte al voto a distanza e approvate con maggioranza semplice dei votanti. Il testo integrale dello statuto e variazione dello stesso saranno diffusi attraverso comunicazione via email a tutti i soci. Per quanto qui non espressamente previsto in materia di modifiche allo Statuto e di modalità di votazione per l’approvazione delle modifiche statutarie, si rinvia al Regolamento interno di cui all’art.26 del presente Statuto.

ORGANI STATUTARI

ATTO COSTITUTIVO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ( Primo biennio -2022-2024)

PRESIDENTE : 
Vittorio Del Bianco

VICEPRESIDENTE:
Gianfranco Molfetta

SEGRETARIO:
Eugenia Di Barbora

SOCI FONDATORI
Emilio De Lorenzo
Massimo Mattiuzzo
Laura Pinna
Renzo Stio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ( Secondo biennio – 2024 -2026)

PRESIDENTE : 
Emilio De Lorenzo

VICEPRESIDENTE:
Vittorio Del Bianco

SEGRETARIO:
Patrizia Lampis

SOCI/E 
Valentina Albertini
Nunzia Bruno
Eugenia Di Barbora
Renzo Stio

GLI ASSOCIATI

L’Associazione CO.N.T.T. ( Coordinamento Nazionale Tutor Tirocinio) rappresenta i docenti e i dirigenti scolastici della scuola italiana, che svolgono o hanno svolto il ruolo di supervisori di tirocinio e di tutor organizzatori e coordinatori nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Tale organismo è nato dopo una lunga serie di incontri avvenuti a livello nazionale dove nell’arco di 2 anni ci si è confrontati e si è discusso parecchio sul ruolo e sulla posizione della figura del tutor di tirocinio. E’ proprio da questi confronti che è emersa la necessità di trovare una forma di legittimazione a garanzia del nostro ruolo e dell’importante funzione formativa che svolgiamo anche attraverso la capitalizzazione delle esperienze maturate nei tirocini SFP

                COME DIVENTARE SOCI 

La scheda di adesione  dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata in formato PDF alla seguente mail coordinamentotutornazionale@gmail.com recante il seguente oggetto: “Cognome Nome quota annuale CO.N.T.T. 2024″. Andrà altresì allegata anche copia della ricevuta del bonifico”. 
Coloro che lo desiderassero potranno pertanto già aderire al CO.N.T.T. e parallelamente diffondere questa comunicazione a quant* fossero interessat*. Una volta ricevuto il bonifico la proposta di adesione verrà portata all’attenzione del Consiglio Direttivo e verrà ufficializzata. Successivamente l’associat* riceverà apposita comunicazione e le credenziali per registrarsi al sito www.contt.it. in qualità di soci*